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Piano Transizione 5.0

 

Il Consiglio dei Ministri ha convertito in legge il Decreto del 19 del 2 marzo 2024: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“.

Possono rientrare nel Piano Transizione 5.0 gli investimenti in beni 4.0 che apportano un risparmio energetico. In questo caso, verranno quindi applicate le norme del Piano Transizione 5.0 e non più quelle del Piano Transizione 4.0. Inoltre, a differenza del Piano Transizione 4.0, il recupero del credito avverrà in un’unica quota e non in tre.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B quando:

  • non generano risparmio;
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.


Soggetti beneficiari del credito d’imposta Transizione 5.0
Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.


Risorse stanziate
l Piano Transizione 5.0 vede stanziati 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, così suddivise:

  • beni strumentali, 3.780 milioni di €;
  • sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia, 1.890 milioni di €;
  • formazione, 630 milioni di €.

A seguire ecco spiegate condizioni di accesso all’incentivo per ciascun ambito.

Beni strumentali
Per accedere all’incentivo è necessario effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, è necessario che i beni siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

Infine, la riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

 L’allegato B, dedicato ai software, amplia l’accesso agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Autoconsumo e autoproduzione
Gli investimenti dell’impresa devono far parte di un progetto di innovazione che prevede l’acquisto di beni strumentali. Entro i limiti che saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale sarà possibile accedere al credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Formazione del personale
Le spese ammesso sono:

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali (Tabella A e B) e per autoproduzione energia;
  • fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati tramite Decreto del MIMIT. Si precisa che la fruizione del beneficio è subordinata alla pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale.


Credito d’imposta: tipologia ed entità dell’agevolazione
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Sono previsti degli incrementi delle aliquote che salgono a:

  • 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%
  • 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%

L’aliquota massima può essere pari al 63% a condizione che:

  • l’investimento riguardi beni 4.0 che conseguano un risparmio energetico minimo come precedentemente riportato
  • siano effettuati negli anni ‘24 e ‘25
  • l’impianto fotovoltaico sia prodotto nell’Unione Europea e presenti un’efficienza energetica di almeno il 21,5%


Cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, con il credito d’imposta Transizione 4.0 o con la ZES unica.

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